NORMATIVA PER FUOCHI ALL’APERTO

Si informano gli utenti delle regole in vigore:

Fatte salve indicazioni con regole più restrittive alle possibilità di operare che dovessero essere indicate dai Carabinieri Forestale di Menaggio, che vi indichiamo nel caso di osservare:

– art. 22 del R.R. 5/2007 – comma 1 lettera c) il materiale derivante dalle operazioni SELVICOLTURALI    può essere bruciato secondo limiti e modalità degli art. 54 e seguenti;

– art. 54 comma 2° Nei periodi in cui non vige lo stato di rischio ai sensi dell’articolo 45, comma 4°,    della l.r. 31/2008, in deroga a quanto  prescritto dal comma 1°, l’accensione di fuochi è permessa    esclusivamente …. ecc.

– art. 45 comma 4 l.r. 31/2008 Fatti salvi i contenuti del piano di cui al comma 3, in occasione di condizioni   meteorologiche o ambientali favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi, il direttore generale competente   dichiara lo stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale, impartendo le    prescrizioni necessarie;

In relazione a quanto sopra riportato è possibile bruciare le ramaglie e il materiale non asportato dal bosco solo se derivante da ATTIVITA’ SELVICOLTURALI, secondo le modalità e i limiti imposto dall’art. 54, e solo nei peridi in cui NON è in vigore lo stato di rischio.

Si consiglia la lettura degli articoli citati per indicazioni relative alle modalità di controllo e alle tempistiche di spegnimento fuochi.


PROCESSIONARIA un pericolo per la salute di animali e uomini

Indicazioni generali sull’organismo nocivo denominato Processionaria del pino.

Le larve di Processionaria del pino ((Thaumetopoea pityocampa) possono arrecare danni alla vegetazione di diverse specie di pini (soprattutto Pinus nigra e Pinus sylvestris) e di cedri.

 Nei boschi gli alberi colpiti sono in prevalenza quelli più esterni, in posizioni soleggiate. In queste situazioni si tende a non intervenire sia per difficoltà e onerosità degli interventi e rigide limitazioni sull’impiego di insetticidi in ambienti naturali sia perché gli attacchi non risultano in genere letali per le piante.

Nel verde pubblico e privato, o dove i boschi di conifere sono limitrofi ad insediamenti e viabilità, le infestazioni rappresentano un rischio per la salute umana e degli animali domestici, in quanto i peli dei bruchi sono urticanti e possono dare reazioni cutanee e respiratorie più o meno marcate.

Dove la presenza della Processionaria rappresenta un rischio per la salute umana e per gli animali domestici è opportuno indirizzare attraverso adeguata informazione i proprietari o dei conduttori di piante infestate, che devono intervenire in autonomia, attuando interventi di solito consistenti nel taglio ed eliminazione dei nidi in pieno inverno, effettuati a cura e a spesa dei medesimi proprietari.

Il Comune deve provvedere a:

  • rimuovere l’infestazione da aree verdi pubbliche;
  • per le aree boschive infestate in prossimità di sentieri frequentati da escursionisti, segnalare con cartellonistica il pericolo per la salute dei cittadini;
  • ingiungere ai cittadini proprietari di alberi infestati gli interventi di eliminazione delle infestazioni.

I Comuni devono essere messi a conoscenza della possibilità di emanare specifiche ordinanze atte a limitare la diffusione dell’insetto e a contenere i possibili danni per la salute di persone e animali.

Nel dettaglio, l’eliminazione dei nidi deve essere fatta in inverno, indicativamente tra dicembre e fine gennaio, da personale addestrato e adeguatamente protetto (tuta, guanti, occhiali e maschera) provvede a tagliare e distruggere, ove tecnicamente possibile, i nidi larvali che si osservano sulla chioma. Il taglio dei nidi impedisce alle larve di scendere nel suolo e impuparsi.

L’intervento riduce quindi la pressione esercitata dall’insetto ma l’infestazione può ripresentarsi negli anni successivi, in quanto gli adulti di processionaria, essendo delle farfalle, possono arrivare in volo durante l’estate da altre aree infestate e le femmine possono quindi ovideporre di nuovo sugli alberi.

Un altro tipo di intervento possibile è quello di disporre apposite trappole a collare sul tronco degli alberi infestati per catturare le larve man mano che iniziano la discesa verso terra a fine inverno.

Risulta invece più problematica la lotta insetticida diretta contro le larve a fine estate con l’impiego di prodotti a base di Bacillus thuringiensis specifici per larve di lepidotteri (e sostanzialmente innocui per uomo e animali) sia per vincoli legislativi sull’impiego in aree frequentate dalla popolazione (normativa PAN) sia per le difficoltà tecniche di trattamento di alberi di grandi dimensioni, per cui si deve ricorrere a ditte specializzate. Anche per trattamenti endoterapici (immissione di un insetticida all’interno del flusso linfatico degli alberi), sviluppatisi negli ultimi anni, vi sono problemi legati sia al costo di questi trattamenti (effettuati da apposite ditte) sia alla registrazione dei prodotti impiegabili.

Infine, alcune raccomandazioni comportamentali:

  • non sostare o avvicinarsi nei pressi degli alberi che presentano nidi e alle larve in processione sul terreno o sui tronchi;
  • evitare che i cani e altri animali si avvicinino vigilando attentamente;
  • non toccare i nidi o le larve a mani nude (senza dispositivi di protezione);
  • evitare di effettuare lavori che possano diffondere nell’aria i peli urticanti;
  • in caso di contatto fare tempestivamente una doccia e lavare gli indumenti; se il contatto è avvenuto con le mucose, sciacquare subito le parti contaminate con acqua e sapone. In caso di irritazione cutanee, congiuntivali o delle vie aeree o di crisi asmatiche rivolgersi immediatamente al medico.

Qui di seguito trovate il link per accedere al portale della Regione Lombardia “Sistemi verdi e paesaggio”:

http://www.sistemiverdi.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Ambiente%2FDGHomeLayout&cid=1213277046401&pagename=DG_QAWrapper

Indice sottosezioni

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DENUNCE TAGLIO BOSCHI

Come presentare una denuncia di taglio boschi:

  1. Il richiedente dovrà compilare il modello per la richiesta e presentarla (con delega del proprietario, siglata dallo stesso, qualora dovuta). Si raccomanda di compilare il modulo in ogni sua parte, inserendo un numero di cellulare raggiungibile in orari ufficio.
  2. Il modello dovrà essere restituito alla Comunità Montana all’indirizzo info@lariointelvese.eu o consegnata a mano agli uffici
  3. Un operatore della C.M. provvederà a protocollare il documento e ad inserire i dati forniti nel sistema regionale
  4. Un operatore della C.M. provvederà a telefonare appena la denuncia è pronta (max 7/10 gg)
  5. Il richiedente dovrà venire presso gli uffici della CMLI per provvedere alla sottoscrizione della denuncia, per completarla e caricarla sul portale regionale
  6. La denuncia sarà validata entro 48 ore dalla firma e avrà valore per i successivi due anni.

Se chi presenta la domanda non è proprietario del bosco:

  • Il proprietario deve compilare la delega a chi la presenta, corredata da copia della propria Carta d’Identità (del proprietario)
  • Il delegato dovrà venire a ritirare la denuncia presso gli uffici

Per ulteriori informazioni telefonare dalle 9,30 alle 12,30 (da lunedì a venerdì) allo 031 830 741.

la seguente Delega sottoscritta dal proprietario e corredata dalla Carta d’identità del proprietario è necessaria se chi presenta la domanda non è proprietario del bosco.

 

 

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Raccolta funghi sul territorio della Comunità Montana Lario Intelvese

SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ MONTANA LARIO INTELVESE LA RACCOLTA DEI FUNGHI È A TITOLO TOTALMENTE GRATUITO E NON È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI ALCUN TESSERINO.

RESTANO IN VIGORE LE REGOLE SULLE MODALITÀ DI RACCOLTA (PULIZIA SUL POSTO, DIVIETO SPORTAZIONE HUMUS E TERRICCIO, TRASPORTO IN CONTENITORI AREATI) E SULLE QUANTITÀ (3 KG/GIORNO PER OGNI RACCOGLITORE). PER MAGGIORI DETTAGLI VEDI SINTESI MODALITÀ GENERALI

ATTUALMENTE NON E’ PREVISTO IL RILASCIO DI ALCUN TESSERINO IN ALCUN COMUNE DEL TERRITORIO LARIOINTELVESE

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Con l’approvazione della legge n. 16 del 25 maggio 2015 e a la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) delle modalità applicative allegate, Regione Lombardia stabilisce che la raccolta dei funghi è gratuita su tutto il territorio regionale.

Tuttavia, per tutelare la biodiversità, il patrimonio boschivo e valorizzare le risorse naturali, i comuni ricompresi nel territorio delle Comunità Montane e gli Enti gestori dei Parchi situati al di fuori del territorio delle Comunità montane, possono richiedere il pagamento di un contributo (giornaliero 5 euro, settimanale 10 euro, mensile 20 euro, annuale 30 euro).

Le nuove regole stabiliscono che i Comuni, esclusivamente in forma associata, tramite le Comunità montane, possono regolamentare la raccolta, prevedendo dei pagamenti a fine di compensazione ambientale e le eventuali esenzioni secondo le modalità e i limiti definiti dai “Provvedimenti attuativi per la raccolta dei funghi epigei in Lombardia” approvati con DGR n. 3947 del 31 luglio 2015 Giunta regionale .
L’abilitazione alla raccolta, ove richiesta, è rappresentata dalla ricevuta di versamento del importo dovuto.

I contributi riscossi saranno utilizzati per:

  • interventi di miglioramento ambientale, tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali;
  • attività di informazione e didattiche in materia ambientale e micologica;
  • interventi di trattamento del bosco per il miglioramento della produzione fungina;
  • ripristino e miglioramento di strade esistenti, manutenzione dei sentieri;
  • prevenzione degli incendi boschivi;
  • espletamento delle funzioni di vigilanza e di funzioni amministrative.

Ad oggi solo sei delle 23 Comunità montane si sono organizzate in tal senso: La Comunità montana di Valle Camonica,  quella di Valle Brembana, quella del Sebino bresciano, quella di Scalve, quella dell’Oltrepo Pavese e quella di Valle Seriana e tra i Parchi di pianura il Parco del Ticino ed il Parco Pineta.

Il permesso ha validità locale. Le informazioni su validità, costi e modalità di pagamento si trovano sui siti delle Comunità montane e dei Parchi. Ad ogni modo prima di andare a funghi è opportuno informarsi della eventuale necessità del permesso, presso le comunità montane o i parchi del luogo.

Naturalmente su tutto il territorio regionale valgono le regole per la raccolta funghi previste dalla legge regionale 31/2008 e sono raccomandati un abbigliamento adeguato e la massima prudenza.
Vi ricordiamo infine che la consulenza degli ispettorati micologici dell’ASL è gratuita, in caso di dubbi anche minimi sulla commestibilità dei funghi raccolti approfittate di questo servizio.

Le Comunità Montane e gli Enti gestori dei parchi devono, entro il 31 gennaio di ogni anno comunicare alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, il numero complessivo e la tipologia dei permessi rilasciati nell’anno precedente.

Informazioni
Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi
Unità Organizzativa Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico-Venatorie
Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e Agroambientali
Elisabetta D’Ambrosi
tel +39 02 6765 2550
email: Elisabetta_DAmbrosi@regione.lombardia.it

vedi anche 

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  1. C.F.L.I.
  2. Gruppi Antinc. Boschivo
  3. G.E.V. (Guardie Ecologiche Volontarie)
  4. Gr. Sovrac. Protezione Civile
  5. Corpo Naz. Soccorso Alpino
  6. Vigili del Fuoco Volontari
  7. Regole per la RACCOLTA FUNGHI: nessun Comune, in forma associata o per tramite della CM, ha disposto una qualsivoglia forma di pagamento; quindi  valgono le regole del 2015 da quando è entrata in vigore la modifica della L.31: anche per il 2021 la raccolta funghi è gratuita!